Strisce blu: Tutto quello, o quasi, che gli automobilisti devono sapere
NOSTRO SERVIZIO - Anche Benevento si sta adeguando agli standard delle altre città italiane in materia di parcheggi. Non si sa se questo sia un bene o un male, ma le strade più frequentate del nostro Comune si stanno colorando di blu. Per ora, secondo alcune indiscrezioni non ancora confermate ufficialmente da Palazzo Mosti (ma è solo questione di tempo), pare che il rione Ferrovia attenderà ancora un po’ prima di avere le sue strisce a pagamento. Tra qualche giorno, chi vorrà lasciare in sosta il proprio veicolo in via Grimoaldo Re, via Diacono, via Lungo Calore Manfredi di Svevia, viale Principe di Napoli, via Paga, via XXV Luglio e via Compagna, dovrà sborsare la tariffa prevista dal servizio di gestione dei parcheggi: 75 centesimi all’ora o per frazione di ora. Dopo il centro storico e la zona alta, a forte concentrazione di uffici e attività commerciali, anche un quartiere popolare della città avrà gli stalli a pagamento. Da ottobre a oggi si è arrivati a 500 nuovi stalli a pagamento con 313 al rione Ferrovia, che si aggiungono agli oltre 200 tra viale Atlantici e viale Mellusi e ai 25 in via Sandro Pertini. I posti auto a pagamento nella zona della Stazione centrale non saranno gestiti dall’Amts, ma alla cooperativa Sannio Lavoro onlus, mediante il sistema di pagamento con parcometri. Confermate le fasce orarie con l'esenzione dal ticket dalle 13 alle 16 e dalle 20 fino alle 8 del mattino seguente. La questione è controversa. L’unica cosa certa è che l’alta diffusione delle strisce blu non riscuote un alto gradimento tra gli automobilisti verso i quali, però, a volte vanno in soccorso la normativa e la giurisprudenza. Secondo una certa interpretazione dell’articolo 7 del Codice della Strada, avrebbe ragione chi è al volante: i Comuni non potrebbero installare parcheggi a pagamento all’interno delle carreggiate stradali se si intende che la carreggiata termini dove comincia il marciapiedi. Tutto sta nel modo di intendere l'articolo 3, comma 1: "La carreggiata è parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine". Le "strisce di margine" possono essere proprio le stesse del parcheggio, una sorta di autodelimitazione. E ancora ad affondare le speranze degli automobilisti, dallo scorso anno, l’obbligo del pagamento del contributo unificato per i ricorsi innanzi al Giudice di Pace, dal costo minimo iniziale di 30 euro, più 8 euro di marca da bollo. La soluzione che molte associazioni di consumatori suggeriscono ai cittadini è di impugnare al Tar quell’ordinanza o delibera istitutiva di una zona a pagamento all’interno delle carreggiate, adducendo le motivazioni della violazione e falsa applicazione dell’art. 7 c. 6 del Codice della Strada. Una sentenza di merito non è stata finora mai emessa, diversamente da quanto invece è avvenuto, sempre riguardo alle strisce blu, ma, rispetto alla necessità di garantire un sufficiente numero di stalli di sosta gratuiti nelle immediate adiacenze di quelli a pagamento. Secondo una sentenza del Tar del Lazio, la n° 5218 del 28 maggio 2008 del TAR del Lazio e della Cassazione SS.UU. n° 116/2007, (S.U. n. 116/2007): "Sono nulle le multe per le auto che parcheggiano nelle strisce blu se vicino non vi sono parcheggi liberi" (strisce bianche). La Corte precisa l'obbligo dei Comuni di realizzare parcheggi liberi accanto alle aree a pagamento. Le sezioni unite civili della Cassazione, sottolineano che nei centri urbani - ad esclusione delle zone a traffico limitato, delle aree pedonali e da quelle di particolare rilevanza urbanistica - gli amministratori comunali hanno l'obbligo di realizzare, sempre, aree di sosta libera accanto ai posteggi a pagamento a fascia oraria. E ancora: "qualora il Comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta". L’obbligo non sussiste "per le zone definite ad area pedonale e zona a traffico limitato, nonché per quelle definite A dall’art. 2 del decreto del ministro dei lavori pubblici e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico".
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