Quando gli interessi generano nuovi interessi: l'anatocismo vietato e spesso raggirato
Continua il nostro viaggio nel mondo dei tassi bancari, affrontiamo oggi il nodo dell'anatocismo, vietato da sempre dalla legge, aggirato però per lungo tempo dalla prassi bancaria. Una sentenza storica della Cassazione vi ha posto finalmente fine.
Il fenomeno dell'anatocismo bancario è quella pratica, in uso fino a pochi anni addietro presso quasi tutte le banche italiane, secondo cui gli interessi a debito del correntista venivano liquidati con frequenza trimestrale e ciò ha provocato il moltiplicarsi degli interessi che ne generavano altri.
Al solo fine esemplificativo se un correntista aveva un conto a debito per euro 10.000,00 la banca gli addebitava ogni tre mesi i relativi interessi; in questo caso, al tasso del 10%, erano 250 euro che andavano a gravare subito (senza attendere la fine dell'anno) sul capitale.
Il trimestre successivo, quindi, gli interessi erano calcolati non più su 10.000 euro ma su 10.250 € e così via, secondo il meccanismo visto in precedenza; con questo sistema il correntista si trovava a pagare, in fondo all'anno, un monte interessi più alto rispetto al calcolo annuale.
Il divieto dell'anatocismo è sempre esistito nell'ordinamento giuridico italiano in virtù dell'art. 1283 del Codice Civile ma, tuttavia, le Banche hanno agito legittimamente quando hanno applicato la metodologia di calcolo degli interessi sopra descritta, perché tale comportamento era stato ampiamente avallato dalla giurisprudenza, almeno fino al momento in cui è iniziato tutto il processo di revisione interpretativa delle norme riguardanti l'anatocismo, che ha portato dopo molti anni alla storica sentenza della Corte di Cassazione del 4 novembre 2004, n. 21095.
Il sigillo ufficiale al nuovo corso in tema di calcolo degli interessi bancari è stato poi apposto dalla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e per il Risparmio (CICR) - emanata il 9 febbraio 2000 – che ha definitivamente fissato il momento di decorrenza dell'obbligo, a carico delle Banche, di riconoscere ai correntisti pari periodicità nella liquidazione degli interessi, ossia ogni 12 mesi. Mentre prima, come abbiamo visto, le banche calcolavano a proprio favore gli interessi ogni 3 mesi a carico dei clienti ed ogni 12 mesi sugli interessi da riconoscere sui depositi.
Evoluzione della legge e della sua interpretazione da parte dei giudici
Nel decreto n. 342/1999 il legislatore stabiliva nel contempo, con una norma transitoria, una vera e propria sanatoria per il pregresso, facendo salve le clausole di capitalizzazione trimestrale contenute nei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
La norma transitoria è stata però dichiarata illegittima per violazione dell'articolo 77 della Costituzione, dalla Corte Costituzionale con sentenza del 17 ottobre 2000 n. 425.
Il processo di revisione al momento si può considerare
concluso con la già citata sentenza del 4 novembre 2004 n. 21095, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella quale in sostanza si afferma l'illegittimità, anche per il passato, degli addebiti bancari per anatocismo.
Ed ecco oggi apparire l’art 17-bis che cambia la precedente formulazione dell'art. 120 del Testo Unico Bancario, prevedendo che gli interessi debitori solutori verranno, di fatto, conteggiati al 31 dicembre (e fin qui, nessun problema, dato che ai sensi dell'art. 821 c.c. "I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto") e diverranno esigibili dal 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati: cioè gli interessi solutori divengono esigibili, per legge, dopo un certo tempo.
La normativa in esame, in buona sostanza, consente che il correntista, parte contrattuale debole, possa autorizzare preventivamente (quindi, prima della scadenza e non successivamente alla scadenza come previsto dall'art. 1283 c.c.) l'addebito degli interessi solutori sul conto al momento in cui questi divengono esigibili, trasformando detti interessi in sorte capitale, produttiva, a sua volta di ulteriori interessi.
Tale possibilità concessa al correntista cela, dunque, una sorta di "imposizione": l'obbligo di liquidazione degli interessi passivi solutori entro 60 giorni se non rispettato dal correntista si tramuta sostanzialmente in una legittimazione ed automatizzazione dell'anatocismo annuale e poco vale nella realtà delle cose l'aver previsto che "l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo".
Tutela dei risparmiatori
Nella realtà ciò che resta al correntista è la facoltà di scelta: pagare gli interessi maturati extra fido nell'anno solare precedente al 1° marzo di ogni anno oppure farli addebitare in conto dando così via alla capitalizzazione composta degli stessi; al contrario per quanto concerne interessi e spese che si formano nell'ambito del rapporto affidato, seppur maturati quotidianamente non diverranno esigibili il 1° marzo dell'anno successivo perchè non considerati dal testo di legge come liquidi ed esigibili.
Ora è sempre buona regola rivolgersi ad un professionista specializzato nel settore per far verificare la legittimità del comportamento tenuto dall’Istituto di Credito che, tra l’altro, oltre ad aver addebitato in maniera, diciamo maldestra, gli interessi passivi – attivi per la banca – potrebbe anche aver appesantito il rapporto in essere con commissioni fantasma o addebitando costi non preventivamente pattuiti con il correntista.
In molti casi, non soltanto è stato possibile impedire esecuzioni da parte delle banche ma addirittura ricevere da parte di queste ultime rimborsi anche sostanziosi per le motivazioni di cui sopra.
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