Mensa scolastica 12/10/2017   17:9 2270

Mensa. Ricorso al TAR legittimo anche se manca il pericolo di danni gravi e irreparabili derivanti dal Regolamento


Per gli avvocati dei genitori che hanno impugnato il regolamento del Comune di Benevento sulla mensa, il rigetto del TAR Campania non riguarda il diritto di agire in giudizio.

Gli avvocati  Giorgio Vecchione e Stefania Pepicelli sottolineano che "Diversamente da quanto sostiene il difensore del Comune di Benevento, che ha paventato difetti di giurisdizione, nullità del ricorso o carenza stessa di interesse in capo ai genitori (questioni tutte che si decideranno all’udienza pubblica del 7 marzo 2018), il TAR Campania, pur rigettando l’istanza cautelare ha fissato ben determinati paletti che serviranno per orientare le scelte dei soggetti coinvolti in questa vicenda".

La motivazione del rigetto, quindi, non riguarda la fondatezza in diritto del ricorso, ma solo la" non attualità di un pericolo di danni gravi e irreparabili derivanti dagli atti impugnati". Questo poiché, ad avviso del TAR, l’efficacia dei provvedimenti impugnati (e con essa la capacità di questi di ledere gli interessi ed i diritti delle famiglie) è intimamente legata all’entrata in funzione del servizio pubblico di ristorazione collettiva gestito dal Comune. Un servizio che, si legge nell’ordinanza “non risulta attivato né risulta in programma l’avvio del detto servizio, alla luce della sopravvenuta sospensione della relativa procedura di gara così come concordemente dichiarato dalle parti nel corso della odierna camera di consiglio (cfr. anche nota ANAC depositata il 6 ottobre 2017) per cui non si ravvisa l’attualità della lesione paventata”.

Ciò significa che se il servizio pubblico dovesse entrare in funzione prima della data di udienza del marzo 2018, i ricorrenti potranno riproporre l’istanza cautelare qualora fossero loro opposti il regolamento comunale o altri provvedimenti inibitori; in questo caso il periculum sarebbe certamente attuale.
Ma il TAR Campania dice anche altro e stabilisce un ben determinato principio.

Il TAR precisa che “Considerato che la decisione circa l’avvio delle attività scolastiche a tempo pieno non rientra nell’ambito del giudizio risultando tale scelta rimessa solo alla futura decisione dell’amministrazione competente”.

"Questo punto è di straordinaria importanza - affermano gli avvocati dei genitori - poiché, a nostro avviso, il TAR ha voluto segnare una netta linea di demarcazione tra le competenze istituzionali del Comune e quelle della Scuola. La decisione di attivare il tempo pieno consentendo la consumazione di pasti domestici, unica e sola alternativa al digiuno, nel rispetto delle scelte delle famiglie ed in osservanza dei piani triennali dell’offerta formativa delle scuole, è una scelta che i dirigenti scolastici di Benevento hanno già operato con apposite note congiunte. Tale situazione perdurerà fino a quando non entrerà in funzione il servizio di ristorazione comunale e, con esso diverrà efficace il regolamento comunale".

Insomma, questa considerazione segnerebbe la "separazione netta tra il tempo mensa, insito nel tempo pieno, ed il servizio mensa, evidentemente non garantito dal Comune.  La scelta di attivare il primo, consentendo l’autorefezione, compete unicamente ai dirigenti ed agli organi collegiali delle scuole e non può essere condizionato all’attivazione del servizio di refezione". Il TAR ha espressamente specificato che “l’avvio delle attività scolastiche a tempo pieno" non è oggetto di causa.

Il ricorso dinazi al TAR è stato proposto contro le delibere comunali con cui è stato approvato il Regolamento comunale per il servizio di refezione scolastica e le linee di indirizzo per lo stesso servizio, in base alle quali si dispone il "divieto di consumazione del pasto domestico nei locali scolastici per questioni di igiene e di ottimale alimentazione”.

Secondo gli avvocati dei genitori, il TAR ha voluto dare un segnale proprio sul tema della giurisdizione, contestata dalla difesa del Comune. In parole semplici, il TAR si dice competente a decidere sulla validità o meno di atti amministrativi ritenuti illegittimi "per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere".

Poichè  l’Ordinanza del TAR Campania che ha dichiarato "non immediatamente leso il diritto al consumo di pasti domestici nelle scuole, continueranno ad esercitarlo così come da disposizioni dei dirigenti scolastici; qualora il Comune dovesse appaltare il servizio, di fronte a nuovi e diversi divieti che inibiscano il proprio diritto, proporranno nuovamente istanza cautelare al TAR Campania, salvo che non intervenga prima la sentenza di merito. Infine - concludono - preme precisare che se il Servizio di mensa comunale non è stato attivato, ciò non a nulla a che vedere con il ricorso presentato dai genitori, bensì riguarda problematiche note relative alla gara esperita dal Comune per tale servizio e/o comunque scelte discrezionali operate dall’ente locale al riguardo.

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