05/11/2013   17:40 2502

Cori di discriminazione territoriale ai tifosi del Frosinone. 'Diffidata' la Curva Sud Benevento


N.S. - La Curva Sud del Benevento a rischio squalifica. A deciderlo il Giudice Sportivo che, dopo la gara Frosinone - Benevento, ha decretato la sanzione alle due società a causa di cori di discriminazione territoriale che sono stati annotati durante la partita giocata in terra laziale. Si tratta, in buona sostanza, di una diffida, come già avvenuto in diversi stadi di serie A. In pratica il settore caldo della tifoseria giallorossa rischia la chiusura del settore se si ripeteranno episodi del genere. Tutto regolare quindi, per la gara di venerdì prossimo contro il Pisa. Un provvedimento inaspettato che, di sicuro, provocherà reazioni e polemiche tra i tifosi giallorossi.
Ecco il deliberato del Giudice Sportivo:
In merito alla gara Frosinone-Benevento di domenica scorsa (terminata sul punteggio di 0-0, ndr) il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali ha osservato:
> che sostenitori della societàFrosinone più volte durante la gara intonavano cori inneggianti alladiscriminazione territoriale verso la città di Benevento;
> che tali cori venivano chiaramente percepiti dal commissario di campo;
> che pertanto risulta accertata la responsabilità della società con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 nn.1 e 3 del C.G.S. e applicazione della sospensione di cui all’art. 16 n. 2 bis del C.G.S..
Tutto ciò premesso ha quindi deliberato:
> di infliggere alla società Frosinone la sanzione della chiusura del settore dello stadio distinti denominato “curva nord” per una gara effettiva;
> di sospendere l’esecuzione della sanzione ai sensi dell’art. 16 n.2 bis del C.G.S.
Allo stesso tempo ha osservato:
> che sostenitori in campo avverso della società Benevento più volte durante la gara intonavano cori inneggianti alla discriminazione territoriale verso la città di Frosinone;
> che tali cori venivano chiaramente percepiti dal commissario di campo;
> che pertanto risulta accertata la responsabilità della società con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 nn.1 e 3 del C.G.S. e applicazione della sospensione di cui all’art. 16 n. 2 bis del C.G.S..

E ha quindi deliberato:
> di infliggere alla società Benevento la sanzione della chiusura del settore dello stadio “Ciro Vigorito” denominato “curva sud”, riservato ai tifosi ultras, per una gara effettiva,
> di sospendere l’esecuzione della sanzione ai sensi dell’art. 16 n.2 bis del C.G.S.

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