Contratti luce e gas: ecco tutte le novità
Dal 13 giugno, maggiori tutele per chi stipula un contratto luce e/o gas.
Riscaldare e illuminare la propria abitazione è una necessità primaria per tutti gli Italiani. Confrontando le offerte proposte da Enel Energia o Illumia e così via, è già possibile ottenere un concreto risparmio in bolletta. Da oggi però, chi stipula un contratto luce e gas godrà di tutele ancora maggiori.Dal 13 giugno 2014 i clienti hanno diritto ad ottenere più informazioni pre-contrattuali dalla compagnia fornitrice, a 14 giorni (invece di 10) per esercitare il diritto di ripensamento e alla possibilità di chiedere che il cambio di fornitore venga effettuato in tempi più brevi, rinunciando al periodo di ripensamento. Questo è quanto previsto dalla delibera dell’Autorità per l’energia che si è adeguata alla direttiva 2011/83/UE che integra e modifica alcune previsioni del Codice di consumo sui diritti dei consumatori.
A essere soggetti a queste novità saranno non solo i contratti stipulati di persona, ma anche quelli conclusi a distanza, al telefono, via Internet o fuori dei locali commerciali. Anche il Codice di Condotta Commerciale dell’Autorità subirà modifiche per via della delibera. In particolare, le misure preventive per i contratti non richiesti (telefonate o lettere di conferma della volontà del cliente di aderire a un determinato contratto introdotte con la delibera 153/2012) saranno sostituite dai nuovi obblighi previsti dal Codice del Consumo, incentrati appunto sulla prevenzione di tali contratti.
Nello specifico, per i contratti stipulati forui dei locali commerciali, il venditore sarà obbligato a fornire al cliente una copia del contratto firmato o la conferma dello stesso su supporto cartaceo o altro mezzo durevole, in modo che il consumatore possa conservare tali informazioni. Il fornitorè dovrà anche dare conferma al cliente dell’avvenuta stipula del contratto prima che la fornitura inizi. Per i contratti conclusi telefonicamente, il cliente avrà diritto a ricevere una copia dell’offerta e sarà vincolato solo dopo averla firmata o accettata secondo le indicazioni del Codice del Consumo.
Non subiscono variazioni le procedure di ripristino introdotte nel 2012 dall’Autorità, che consentono al consumatore di tornare al fornitore precedente (rispetto a quello apparentemente non desiderato) attraverso un iter semplificato.
L’Autorità ha avviato anche un procedimento di consultazione riguardo le altre novità introdotte dal Codice di Consumo che potrebbero andare a modificare il Codice di Condotta Commerciale, come ad esempio l’indicazione del prezzo di fornitura di elettricità e gas comprensivo delle imposte, diversamente da quanto attualmente previsto e la definizione degli elementi da inserire nel modulo-tipo per esercitare il diritto di ripensamento.Dal prossimo 13 giugno, maggiori tutele per chi stipula un contratto luce e/o gas.
Riscaldare e illuminare la propria abitazione è una necessità primaria per tutti gli Italiani. Confrontando le offerte proposte da Enel Energia o Illumia e così via, è già possibile ottenere un concreto risparmio in bolletta. Da oggi però, chi stipula un contratto luce e gas godrà di tutele ancora maggiori.
Dal prossimo 13 giugno i clienti avranno diritto ad ottenere più informazioni pre-contrattuali dalla compagnia fornitrice, a 14 giorni (invece di 10) per esercitare il diritto di ripensamento e alla possibilità di chiedere che il cambio di fornitore venga effettuato in tempi più brevi, rinunciando al periodo di ripensamento. Questo è quanto previsto dalla delibera dell’Autorità per l’energia che si è adeguata alla direttiva 2011/83/UE che integra e modifica alcune previsioni del Codice di consumo sui diritti dei consumatori.
A essere soggetti a queste novità saranno non solo i contratti stipulati di persona, ma anche quelli conclusi a distanza, al telefono, via Internet o fuori dei locali commerciali. Anche il Codice di Condotta Commerciale dell’Autorità subirà modifiche per via della delibera. In particolare, le misure preventive per i contratti non richiesti (telefonate o lettere di conferma della volontà del cliente di aderire a un determinato contratto introdotte con la delibera 153/2012) saranno sostituite dai nuovi obblighi previsti dal Codice del Consumo, incentrati appunto sulla prevenzione di tali contratti.
Nello specifico, per i contratti stipulati forui dei locali commerciali, il venditore sarà obbligato a fornire al cliente una copia del contratto firmato o la conferma dello stesso su supporto cartaceo o altro mezzo durevole, in modo che il consumatore possa conservare tali informazioni. Il fornitorè dovrà anche dare conferma al cliente dell’avvenuta stipula del contratto prima che la fornitura inizi. Per i contratti conclusi telefonicamente, il cliente avrà diritto a ricevere una copia dell’offerta e sarà vincolato solo dopo averla firmata o accettata secondo le indicazioni del Codice del Consumo.
Non subiscono variazioni le procedure di ripristino introdotte nel 2012 dall’Autorità, che consentono al consumatore di tornare al fornitore precedente (rispetto a quello apparentemente non desiderato) attraverso un iter semplificato.
L’Autorità ha avviato anche un procedimento di consultazione riguardo le altre novità introdotte dal Codice di Consumo che potrebbero andare a modificare il Codice di Condotta Commerciale, come ad esempio l’indicazione del prezzo di fornitura di elettricità e gas comprensivo delle imposte, diversamente da quanto attualmente previsto e la definizione degli elementi da inserire nel modulo-tipo per esercitare il diritto di ripensamento.^ torna in alto Stai leggendo un articolo di > Guide al Risparmio